(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Autonoma Valle d'Aosta n. 37 del 16 agosto 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato; 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione promuove interventi a sostegno  della  formazione  in
ambito sanitario, con particolare riferimento alla: 
    a) formazione specialistica dei medici, veterinari e  odontoiatri
e di laureati non medici di area sanitaria; 
    b) formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie
infermieristiche  e  della  professione  sanitaria  ostetrica,  delle
professioni  sanitarie  riabilitative,  tecnico-sanitarie   e   della
prevenzione; 
    c) formazione specifica dei medici di medicina generale. 
  2. Gli interventi  di  cui  alla  presente  legge  garantiscono  la
copertura continuativa  dei  fabbisogni  professionali  del  servizio
sanitario regionale, attraverso: 
    a)   l'incentivazione    della    qualificazione    professionale
universitaria di area sanitaria; 
    b)  l'incentivazione  del  percorso  formativo  specialistico   e
specifico in medicina generale dei medici e post lauream dei  dottori
in discipline medico-veterinarie e odontoiatriche; 
    c)  l'acquisizione  della  conoscenza  del   servizio   sanitario
regionale da parte  dei  medici  e  dei  professionisti  sanitari  in
formazione; 
    d) lo sviluppo di rapporti  di  collaborazione  tra  la  Regione,
l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) e
le universita', anche al fine di inserire le strutture  del  servizio
sanitario regionale nella rete formativa interregionale delle  scuole
di specializzazione. 
  3. La Giunta regionale, sentita l'Azienda USL e  le  rappresentanze
professionali, determina e aggiorna ogni anno il fabbisogno di medici
specialisti, di medici  di  medicina  generale  e  di  professionisti
sanitari nell'ambito del servizio sanitario regionale, tenuto conto: 
    a) della programmazione regionale in materia di sanita'  e  delle
carenze di professionalita' specialistiche nell'ambito  del  servizio
sanitario regionale; 
    b)  delle  rilevazioni  dei  fabbisogni  di  personale  sanitario
effettuate ai sensi dell'articolo 6ter  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421), e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.
368  (Attuazione  della  direttiva  93/16/CE  in  materia  di  libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/ 16/CE).