(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 37 del 16 agosto 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione promuove interventi a sostegno della formazione in ambito sanitario, con particolare riferimento alla: a) formazione specialistica dei medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria; b) formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica, delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione; c) formazione specifica dei medici di medicina generale. 2. Gli interventi di cui alla presente legge garantiscono la copertura continuativa dei fabbisogni professionali del servizio sanitario regionale, attraverso: a) l'incentivazione della qualificazione professionale universitaria di area sanitaria; b) l'incentivazione del percorso formativo specialistico e specifico in medicina generale dei medici e post lauream dei dottori in discipline medico-veterinarie e odontoiatriche; c) l'acquisizione della conoscenza del servizio sanitario regionale da parte dei medici e dei professionisti sanitari in formazione; d) lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra la Regione, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) e le universita', anche al fine di inserire le strutture del servizio sanitario regionale nella rete formativa interregionale delle scuole di specializzazione. 3. La Giunta regionale, sentita l'Azienda USL e le rappresentanze professionali, determina e aggiorna ogni anno il fabbisogno di medici specialisti, di medici di medicina generale e di professionisti sanitari nell'ambito del servizio sanitario regionale, tenuto conto: a) della programmazione regionale in materia di sanita' e delle carenze di professionalita' specialistiche nell'ambito del servizio sanitario regionale; b) delle rilevazioni dei fabbisogni di personale sanitario effettuate ai sensi dell'articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/ 16/CE).